CORTE DI CASSAZIONE ; sezioni unite civili; sentenza 19 ottobre 2017, n. 24675; Pres. RORDORF, Est. DE CHIARA, P.M. FUZIO (concl. diff.); Soc. Eurofinanziaria (Avv. SQUARCIA, C e E. MAUPOIL) c. Banca Monte dei Paschi di Siena (Avv. C. e R. SCOGNAMIGLIO, CERVINI). Conferma App. Milano 23 giugno 2009 Usura - Mutuo - Tasso degli interessi - Soglia usuraria - Superamento nel corso del rapporto - Nullità o inefficacia - Esclusione - Pretesa di riscossione degli interessi al tasso concordato - Contrarietà a buona fede - Esclusione (Cod. civ., art. 1339, 1375, 1419, 1815; cod pen., art. 644; l. 7 marzo 1996 n. 108, disposizioni in materia di usura, art. 1, 2; d.l. 29 dicembre 2000 n. 394, interpretazione autentica della l. 7 marzo 1996 n. 108, recante disposizioni in materia di usura, art. 1; l. 28 febbraio 2001 n. 24, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 29 dicembre 2000 n. 394). Allorchè il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della l. 108/96, come di quella stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto. |