ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE SEZ. UNITE 12 GIUGNO 2015 N. 12182 - ORDINANZA CASSAZIONE SEZ. UNITE 12 GIUGNO 2015 N. 12179 - ORDINANZA CASSAZIONE SEZ. UNITE CIVILI 27 MAGGIO 2015 N. 10879 Si segnala che recentemete le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute in tema di giurisdizione con la significativa sentenza n. 12182 del 12/6/2015. Nella stessa data le S.U. si sono pronunciate con ordinanza n. 12179/2015, conforme alla precedente ordinanza del 27/5/2015 n. 10879, in sede di regolamento di giurisdizione. In passato veniva affermata la giurisdizione del giudice ordinario per le domande risarcitorie e restitutorie fondate sull'occupazione di un fondo di proprieà privata sulla base di una dichiarazione di pubblica utilità divenuta ineficace per l'inutile decorso dei termini previsti per l'esecuzione dell'opera pubblica e per l'emissione del decreto di esproprio (Cass. S.U. 16/7/2008 n. 19501, n. 2901/2008 e 30254/2009). Tale orientamento deve però essere rivisto alla luce del mutamento di giurisprudenza che ha esteso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alle controversie in materia di espropriazione per pubblica utilità relative ad atti e comportamenti riconducibili anche "mediatamente" all'esercizio di un pubblico potere. Tale attrazione all'interno della giurisdizione amministrativa si è avuta con la formulazione dell'art. 133, comma 1 lett. g) del c.p.a. attraverso il quale il legislatore ha preso atto della sentenza della Corte Costituzonale n. 191 del 2006 con cui è stata dichiarata l'illegittimità cosituzionale dell'art. 53 D.p.R. 327/2001 "nella parte in cui devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere". Tenuto conto del nuovo orientamento, rimangono di competenza del giudice ordinario soltanto le controversie relative all'occupazione usurpativa "pura" - e cioè in carenza assoluta di qualunque titolo esporpriativo - e quelle aventi ad oggetto il giudizio di opposizione alla stima ex art. 54 T.U. Espropri n. 327/2001 modificato dal D.Lgs. 150/2011 sulla "semplificazione dei riti" (v. Cass. Civ. 2329/2012). Si passa ora all'esame delle decisioni delle Sezioni Unite emesse e pubblicate nel 2015 (v. Foro Italiano n. 11 - novembre 2015). 1) La sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite è stata pronunciata in seguito a ricorso proposto da parte di un Comune per "motivi attinenti alla giurisdizione " ai sensi del combinato disposto degli artt. 360 n. 1 e 374 c.p.c. I giudici di legittimità affermano la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di occupazione illegittima e conseguente diritto del privato al risarcimento del danno e/o alla restituzione del bene, in quanto all'origine del comportamento illegittimo della Pubblica Amministrazione si ravvisano atti riconducibili immediatamente o mediatamente ad un provvedimento autorizzativo, che trasforma la posizione soggettiva del privato in interesse legittimo. Devono pertanto essere attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 lett. g) C.p.a., le controversie in tema di risarcimento del danno ingiusto conseguente a comportamenti che, pur se illegittimi, costituiscano esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi riconducibili all'esercizio del potere di una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità. a- Sotto il profilo processuale si ricorda che ai sensi dell'art. 37 c.p.c. il giudice ordinario può rilevare in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo e di un giudice speciale. b- Il difetto di giurisdizione, inoltre, può essere eccepito da ciascuna parte in via preventiva ex art. 41 comma 1 c.p.c. fintanto che la causa non sia decisa nel merito in primo grado. In entrambi i casi la questione viene demandata alla decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che si pronuncia con ordinanza in Camera di Consiglio ex art. 375 n. 4 c.p.c. 2) con l'ordinanza n. 12179 del 12/6/2015, pronunciata a seguito di regolamento preventio di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., la Corte di Cassazione a Sez. Unite afferma che rientrano nell giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. g) C.p.a. tutte le controversie in tema di espropriazione per pubblica utilità aventi ad oggetto la domanda del privato di restituzione e remissione in pristino di un terreno illegittimamente occupato dalla Pubblica Amminstrazione che non ha provveduto ad emanare in termini il decreto di esproprio, decorso il periodo di occupazione legittima. La decisione si fonda sulla dichiarazione di illegittimità dell'art. 53 D.P.R. 327/2001 (T.U. Espropri) che devolveva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai "comportamenti delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati" non escludendo i comportamenti non riconducibili all'esercizio di un pubblico potere (v. Corte Cost. 11/5/2006 n. 191). L'ordinanza della Cassazione Civile Sez. Unite n. 19879 del 27/5/2015, emessa in sede di regolamento preventivo di giuridizione sollevato dalla parte ex art. 41 c.p.c., conferma la giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. g) C.p.a., pronunciando il seguente principio di diritto: "rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto da luogo a una controversia riconducibile in parte direttamente ed in parte mediatamente ad un provvedimento amministrativo, la domanda di risarcimento per danni che si pretendono conseguiti ad una occupazione iniziata, dopo la dichiarazione di pubblica utilità, in virtù di un decreto d'urgenza e proseguita anche dopo la sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità". |