NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO




La Corte Costituzionale con ordinanza del 12/3/2010 n. 98 (Presidente Amirante - Relatore Tesauro) ha ritenuto: “E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 163, primo comma, in relazione all’art. 162, secondo comma, ed all’art. 160, primo comma, lett. c) l.fall., nel testo modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. sotto il profilo che non sarebbe stato previsto che il Tribunale dichiara aperta la procedura di concordato preventivo mediante valutazione della correttezza anche della mancata suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei”.
Nella nostra precedente news in tema di concordato preventivo e suddivisioni in classi dei creditori (facoltative o obbligatorie?) avevamo richiamato l’interessante ordinanza del Tribunale di Biella del 23-27/4/2009, con la quale era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 163 1° comma L.F., in relazione agli artt. 162 2° comma e 160 1° comma lettera c), nella parte in cui non è precisato che il Tribunale possa valutare la correttezza della mancata suddivisione in classi dei creditori.
Il Tribunale di Biella con l’ordinanza di remissione al Giudice delle Leggi auspicava, in sostanza, un intervento “manipolativo/additivo” da parte della Corte Costituzionale.
L’auspicio è rimasto senza esito avendo ritenuto la Corte che “manca un “diritto vivente” e sussiste, anzi, un orientamento, del quale lo stesso rimettente dà atto, che ha ritenuto conseguibile, mediante un’interpretazione costituzionalmente orientata, la soluzione da questi auspicata in ordine alla sindacabilità della scelta del proponente di non suddividere i creditori in classi”.
Permane il dubbio tra il c.d. “classamento obbligatorio”, sostenuto da alcuni autori (v. P. Catallozzi), e il solo rimedio della “opposizione all’omologazione” ex art. 180 L.F., limitatamente alla “convenienza del Concordato” sostenuto da altri (v. G. Bozza).
C’è chi continua a sostenere che la soluzione del conflitto andrebbe ricercata in un nuovo incidente di costituzionalità avente ad oggetto l’art. 180 L.F., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. (v. G. Minutoli).
Personalmente ritengo che, allo stato della normativa vigente, il Tribunale non abbia alcun potere di sindacare la mancata formazione delle classi da parte del proponente per le ragioni già esposte nell’intervento al Convegno di Capri dell’ottobre 2009.


Articolo tratto da: STUDIO LEGALE ASSOCIATO FABIANI - ANCONA - http://www.studiolegalefabiani.it/
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