APPALTO OO.PP. - CAUZIONE - CREDITI P.A.


INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA ex art. 1224 c.c.

Si segnala la decisione della Cassazione Civile Sez. III^ n. 14621 del 23/6/2009 riguardante in particolare crediti della P.A. a seguito di escussione di polizza fideiussoria, in sostituzione della cauzione definitiva.
I) La Corte di Cassazione ha ribadito, in motivazione, il seguente principio: “In tema di appalto di opere pubbliche il D.P.R. n. 1063 del 1962 art. 3 stabilisce che la cauzione definitiva, a garanzia di obbligazione verso lo Stato o altri enti pubblici committenti, anzichè essere prestata in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, può essere costituita da fidejussione bancaria e la L. n. 1 del 1978 art. 13 consente che sia sostituita da polizza cauzionale rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni rimettendo all’autonomia delle parti il contenuto del contratto. Questa corte ha ripetutamente affermato che, se in seguito alla richiesta di pagamento della cauzione da parte del creditore - beneficiario il contraente garantito non può opporsi o far valer le eccezioni attinenti alla validità, all’efficacia ed alle vicende del rapporto di base, si configura un contratto autonomo di garanzia personale di tipo cauzionale in quanto il garante adempie, per effetto dell’atto unilaterale di richiesta del garantito, l’obbligazione pecunaria omogenea a quella dovuta dall’appaltatore - avente funzione di risarcimento forfetizzato del danno o di penale - svincolata dal rapporto principale (Cass. 10486/2004, 3257/2007)”.
II) La Suprema Corte ha affermato in subiecta materia il principio che: “essendo pacifica la destinazione a fini pubblici delle somme ad essa appartenenti, la svalutazione monetaria, nel caso in cui il relativo tasso superi quello degli interessi legali, si configura come danno ulteriore ai sensi dell’art. 1224, comma 2 c.c ed è pertanto risarcibile per cui possono essere riconosciuti gli interessi legali sulla somma garantita e la rivalutazione monetaria nella misura in cui sussista differenza tra il tasso dell’interesse legale e l’indice di svalutazione calcolato dall’Istat”.
Sembra contrastare con il principio enunciato dalla Suprema Corte la recente sentenza del Tribunale di Ancona n. 1219/2010 del 14/7/2010 (Sezione 1^ Civile Giudice Unico Monocratico dott.ssa Di Silvestro) con cui non si è ritenuto: “di poter riconoscere la svalutazione monetaria, in mancanza di prova che nel periodo della mora il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali (v. Cass. n. 12828/2009)”.
A ns. avviso la P.A. non è tenuta a dare la prova del saggio di rendimento netto dei titoli di Stato, trattandosi di fatto notorio; a maggior ragione nessuna prova deve essere data se il “raffronto” va effettuato con l’indice di svalutazione Istat.
In altri termini il Giudice di merito può accogliere la domanda di “ulteriore risarcimento” per svalutazione monetaria ai sensi dell’art. 1224 2° co. c.c. dichiarando semplicemente dovuto l’importo differenziale tra gli interessi legali (attualmente all’1%) e l’indice di svautazione Istat, o il tasso di rendimento di titoli di Stato.


Articolo tratto da: STUDIO LEGALE ASSOCIATO FABIANI - ANCONA - http://www.studiolegalefabiani.it/
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