FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI ATTIVITA’ DI MISCELAZIONE E IMBOTTIGLIAMENTO DI GPL (GAS IN BOMBOLE) I) La Corte di Appello di Catanzaro, con recente sentenza pubblicata il 29/5/09, ha confermato il principio più volte ribadito dalla Corte di Cassazione secondo cui le aziende del settore G.P.L. (Butan Gas, Liquigas. etc.) hanno diritto alla c.d. fiscalizzazione degli onere sociali (f.o.s.). Il diritto alla fiscalizzazione “deriva dalla corretta applicazione della L. 102/87, come modificata dalla L. 92/79, con riferimento alle classificazioni ISTAT del 1971 e del 1981, confermate dalla classificazione ISTAT 1991: - Classificazione 1971 - 3.13 cat. 3.13.9 - 3.13.30 - Classificazione 1981 - 1A 14 - cat.140.3 - Classificazione 1991 - Sez. D-DF-cat. 23.20.3. In ordine alla natura ontologicamente “manifatturiera” dell’attività di miscelazione e imbottigliamento di GPL la Suprema Corte di Cassazione, con numerose pronunce, ha affermato il seguente principio: “in relazione all’identificazione delle imprese manifatturiere ed estrattive beneficiarie della fiscalizzazione degli oneri sociali, cui fa riferimento l’art. 1, primo comma, del d.l. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito con modificazioni in legge 7 aprile 1977, n. 102 e a norma dell’art. 5 della legge 31 marzo 1979, n. 92 - avente valore interpretativo, e, quindi, retroattivo - va compiuta in base alla classificazione delle attività economiche predisposte dall’Istituto Centrale di Statistica; questo rinvio (non recettizio) ad atti amministrativi comporta, come precisato nella sentenza n. 536 del 1990 della Corte Costituzionale, il potere del giudice ordinario di controllare la legittimità degli atti stessi in funzione di una loro eventuale disapplicazione. Conseguentemente deve ammettersi la possibilità di dare rilievo alla natura ontologicamente manifatturiera ed estrattiva della specifica attività dedotta in giudizio, ove risultasse il mancato rispetto di tale dato da parte della classificazione Istat, e quindi la sua legittimità” (Cass. Sez. Lavoro n. 08020/97; n. 10044/05). II) La Corte di Appello di Catanzaro ha altresì riconosciuto il diritto alla fiscalizzazione anche a favore delle sedi secondarie e delle unita locali delle Aziende il cui oggetto sociale è “l’industria, distribuzione idrocarburi, l’importazione, il transito, l’esportazione, il deposito, la lavorazione ed il commercio, all’ingrosso e al dettaglio, per conto proprio e di terzi, in Italia e all’estero, degli idrocarburi, dei loro derivati ed affini, ecc.” L’attività svolta dalle filiali in cui si esercita anche la sola fase dello “imbottigliamento e deposito di GPL” - essendo la precedente fase della “miscelazione” svolta in altro stabilimento - è secondaria e complementare rispetto all’attività principale dell’impresa che è a tutti gli effetti “industriale”. In proposito è importante e decisiva la pur datata sentenza della Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro del 26/1/1980 n. 624 in causa Total Gas / I.N.P.S. nella quale si afferma il principio, mai smentito dalla successiva giurisprudenza, che “non può non inquadrarsi tra quelle industriali (come già fatto da questa Corte ed altri fini: sent.n. 1595/69; 819/63) l’attività di produzione di gas liquido per uso domestico ed industriale (ottenuto dalla distillazione frazionata del petrolio allo stato aeriforme) mediante miscelazione gas propano e butano nelle dosi volute, imbottigliamento in bombole e vendita del prodotto così ottenuto; nè ad un tale inquadramento osta la prevalenza dello scopo ultimo (vendita del prodotto), il quale inerisce a qualsiasi attività di produzione, ma non modifica la natura intrinseca dell’attività primaria ed originaria, nè consente la parificazione, ai fini considerati, dell’organizzazione di vendita dell’imprenditore industriale a quella (tipicamente commerciale) del rivenditore autorizzato del relativo prodotto”. III) La circolare I.N.P.S. n. 21 del 3/1/1996 aveva già riconosciuto il diritto delle aziende del settore a fruire del beneficio, stabilendo testualmente che “le sedi riconosceranno il diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali alle imprese che ne facciano richiesta contraddistinte dal C.S.c>. 1.14.04” che è appunto il codice attribuito alle aziende che esercitano attività di miscelazione e imbottigliamento di GPL., nell’ambito dell’industria petrolifera. Nella causa avanti la Corte di Appello di Catanzaro la società appellante era assistita dallo Studio Legale Associato Fabiani, nonchè dai colleghi Avv. Renato Tomasoni di Milano e Francesca De Marco di Cosenza. |