Al rientro dalle ferie si moltiplicano le proteste degli sfortunati turisti attratti dal miraggio di una vacanza da sogno ....che spesso si tramuta in una vacanza ......da incubo. Partono così le prime diffide, le citazioni in giudizio e addirittura i ricorsi per sequestro conservativo (v. Trib. Milano ordinanza 28/9/2006 in Foro It. 2008 pagg. 664 e segg. con note e commento). Normalmente il “consumatore” agisce nei confronti della agenzia di viaggio, ma può anche rivolgersi direttamente al vettore (v. Trib. Marsala 5/4/2007 in Diritto del Turismo 2008 pagg. 168 e segg.). Quali sono i danni risarcibili: 1) Il danno patrimoniale costituito principalmente dalla spesa sostenuta per il c.d. “pacchetto turistico” nonchè dall’eventuale pregiudizio subito per smarrimento del bagaglio e acquisto di vestiario “sostitutivo”. 2) I Giudici di merito sono ormai propensi a riconoscere anche il danno non patrimoniale che ricomprende il danno morale inteso come patema d’animo transeunte risarcibile nei casi previsti dalla legge e quindi in presenza di reato ovvero anche a prescindere da esso in caso di lesione di interessi costituzionalmente garantiti; il danno biologico inteso come lesione dell’integrità psico fisica tutelata dall’art. 32 Cost; il danno esistenziale laddove lesivo di interessi costituzionalmente garantiti nel senso della autonoma configurabilità del danno esistenziale inteso come “ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva e interiore ma oggettivamente accertabile) che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri del soggetto inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno” (Cass. sez. II 6 febbraio 2007 n. 2546; e soprattutto Cass. sez. III, 12 giugno 2006, n. 13546; Cass. sez. un. 24 marzo 2006 n. 6572). Anche i Giudici Amministrativi hanno affrontato il tema del danno esistenziale, ritenendolo suscettibile di liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. (v. C.d.S. Sez. V^ 18/1/2006 n. 125). Autorevole dottrina (W. Cortese La responsabilità per danno all’immagine della p.a. - Padova 2004, 177) riconosce il danno all’immagine della P.A. come danno alla “esistenza” dello Stato e come tale soggetto alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti (sent. 10/2003 Q.M. del 23/4/2003). La questione del danno esistenziale come categoria autonoma rispetto al danno biologico e al danno morale è stata sottoposta alle S.U. con decisione della Cassazione Sez. III 25/2/2008 n. 4712 così massimata. “Sussistendo un forte contrasto giurisprudenziale in seno alle sezioni semplici della Suprema Corte circa la configurabilità e la risarcibilità del danno esistenziale come terza (sotto)categoria autonoma, ossia distinta dal danno biologico e dal danno morale soggettivo, nell'ambito del danno non patrimoniale, si rimettono gli atti del procedimento al primo presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite”. (Cassazione Civile, sez. III, 25 febbraio 2008, n. 4712). E’ imminente il deposito della pronuncia delle S.U., della Suprema Corte di Cassazione che ci riserviamo di pubblicare e commentare in una successiva “news”. |