SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE A SEGUITO DEI NOTI "ARRESTI" DELLE SEZIONI UNITE DEL 2008
Si segnala la decisione del Tribunale di Ancona Sezione Distaccata di Jesi G.I. Dott. Anna Bora n. 91/2010 che recepisce i principi stabilit dalle sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione del 28/11/2008 in materia di “danni non patrimoniali” ex art. 2059 c.c.
Il Tribunale, con motivazione chiara e sintetica, ha ritenuto che l’intervento delle Sezioni Unite ha comportato una notevole riduzione delle categorie di danni risarcibili - al fine di evitare possibili duplicazioni di voci di danno - senza peraltro determinare una diminuzione del risarcimento (nostra sottolineatura).
Il Tribunale ha giudicato che: “In altri termini nell’ambito del danno non patrimoniale il riferimento a determinati tipi di pregiudizi in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale ecc....) risponde solo ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno: di conseguenza la caterogia del danno non patrimoniale, come del resto quella del danno patrimonilae, può risultare in concreto composta da diversi pregiudizi o voci risarcitorie che devono essere tutte considerate ai fini del risarcimento, spettando al giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli. Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale così individuato si ritiene di porre a fondamento della decizione le tabelle del Tribunale di Milano, già tenute in considerazione da questo Tribunale, che, in seguito all’intervento delle SS.UU di cui si è detto, sono state oggetto di riesame e di adeguamento ai principi elaborati dalla Suprema Corte (v. tabelle pubblicate in Guida al Diritto - Dossier - n. 9 del 9/11/2009)”.
La decisione annotata specifica i criteri di liquidazione del danno subito dai congiunti a seguito di morte della vittima (c.d. danno parentale) da liquidare - sulla base delle Tabelle Milanesi - in una “ampia “forbice” tra valori minimi e massimi (da € 150.000,00 ad € 300.000,00 per ciascun genitore per la morte del figlio e da € 21.711,00 ad € 130.266,00 a favore di un fratello per la morte di un fratello, ipotesi di cui si tratta nel caso di specie) che permette di tener conto delle varie circostanze del caso concreto (individuabili, per esempio, nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona deceduta ecc.); giova precisare che i valori tabellari costituiscono un punto di riferimento comune per la liquidazione del danno in via equitativa, che è tuttavia possibile derogare in presenza di peculiarità presentate dal caso concreto da decidere, posto che, da un lato, tali valori si riferiscono alle conseguenze pregiudizievoli che, generalmente, conseguono alla perdita del congiunto e, dall’altro, la liquidazione equitativa del danno non può mai essere astratta, ma deve essere effettuata tenendo in considerazione la particolarità del caso concreto e, quindi, la natura e la entità delle conseguenze pregiudizievoli effettivamente subite.
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