MODIFICHE APPORTATE ALL'ART.23-BIS DEL D.L. 112/08 - DECRETO "SALVA INFRAZIONI"
Dopo la nuova formulazione dell’art. 23 bis del D.L. 25/6/08 n. 112 (v. nostre precedenti news del 21/7/08 e del 30/12/08), il Governo ha emanato il Decreto Legge 9/9/09 in tema di “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi internazionali e comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee”.
Il decreto “salva infrazioni” modifica il testo dell’art. 23 bis prevedendo che:
“3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l’affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall’ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario per la gestione in house e comunque nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell’attività svolta dalla stessa con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.
4. Nei casi di cui al comma 3, l’ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un’analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l’espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole”;
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: “4-bis. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in forza dell’autonomia organizzativa e funzionale attribuita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, individua, con propria delibera, le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell’espressione del parere di cui al comma 4”;
c) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
“8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente:
a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di in house cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell’ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011” OMISSIS
“e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere precedenti cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante”.
E’ da notare che, in base al nuovo Decreto Legge del 9/9/09, nell’ipotesi “straordinaria” di affidamento in house della gestione, l’Autorità Garante per la concorrenza e i mercati (antitrust) rende il suo parere soltanto in via preventiva introducendo, peraltro, il meccanismo del silenzio-assenso nel caso di mancata espressione del parere entro 60 giorni dal ricevimento della relazione presentata dall’Ente affidante.
Si segnala altresì che è stato ribadito il divieto di acquisizione della gestione di servizi ulteriori o in ambiti diversi e l’obbligatorietà di procedure di evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi.
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