Brevi considerazioni a margine del 4° Seminario del 13/11/2008 sulla liquidazione dell’attivo.
L’art. 104 ter L.F. stabilisce che il programma di liquidazione - che il Curatore deve predisporre entro 60 giorni dall’inventario - sia sottoposto “all’approvazione del Comitato dei Creditori”.
Possono nascere problemi nel caso in cui il Comitato dei Creditori neghi la propria approvazione o proponga al Curatore modifiche al programma presentato, che il Curatore ritenga di non poter accettare; il conflitto tra Curatore e Comitato dei Creditori dovrebbe, in via di principio, essere risolto attraverso il reclamo di cui all’art. 36 L.F. che dispone: “Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell’atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio”.
Il reclamo può essere proposto anche dal Curatore ma solo “per violazione di legge”; la formulazione letterale della norma non lascia spazio ad alcun sindacato di merito del G.D. Come è noto la violazione di legge consiste essenzialmente nello scrutinio di legittimità di norme giuridiche, secondo quanto previsto dall’art. 360 comma 1 n. 3 del c.p.c., che contempla il ricorso per cassazione “per violazione o falsa applicazione di norme di diritto”; l’art. 366 n. 4) prescrive “l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano i motivi” e l’art. 366 bis la formulazione del “quesito di diritto”.
Si potrebbe forse utilizzare il concetto di “violazione di legge” proprio del giudizio amministrativo; l’art. 3 della L. 1034/71 e s.m.i. prevede espressamente il ricorso giurisdizionale per “eccesso di potere o violazione di legge”; tra le violazioni di legge è da comprendere, per costante giurisprudenza, anche la violazione delle norme sulla “motivazione” del provvedimento (art. 3 della L. 241/90 e s.m.i.).
In definitiva si potrebbe ritenere che il G.D., nel decidere il reclamo contro le autorizzazioni o i dinieghi del Comitato dei Creditori ed i relativi comportamenti omissivi, rilevi una violazione di legge per carenza, illogicità e contraddittorietà di motivazione dei pareri e delle deliberazioni del Comitato, emessi ai sensi dell’art. 41 L.F.
Minori problemi si presentano nel caso di inerzia o di impossibilità di funzionamento del Comitato dei Creditori o di urgenza essendo previsto l’intervento “sostitutivo” del G.D. (art. 41 4° comma), come del resto nel caso di accoglimento del reclamo concernente un comportamento omissivo del Comitato (art. 36 ultimo comma).
L’attuale formulazione dell’art. 36 L.F., limitando il reclamo alla sola “violazione di legge”, renderebbe necessario, a nostro avviso, almeno un chiarimento interpretativo da parte del Legislatore, pur rispettando lo spirito della riforma che ha riconosciuto al Curatore e al Comitato dei Creditori la veste di protagonisti assoluti della liquidazione.
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