Il D.Lgs. 12/9/2007 n. 169 (in vigore dall’1/1/2008) modifica il precedente D.Lgs. 9/1/06 n. 5 in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa ai sensi della L. 14/5/05 n. 80 (riforma organica della L.F. RD 16/3/42 n. 267).
Queste le principali novità....
Art. 1
Piccoli imprenditori: non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) attivo patrimoniale non superiore a € 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti l’istanza di fallimento;
b) ricavi lordi non superiori ad € 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti l’istanza di fallimento;
c) debiti anche non scaduti non superiori ad € 500.000,00.
Art. 2
Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinnanzi al Tribunale di Composizione Collegiale, in Camera di Consiglio.
Le parti possono nominare Consulenti Tecnici.
Il Tribunale, su istanza di parte, può emettere provvedimenti cautelari e conservativi che possono essere confermati o revocati dalla sentenza dichiarativa di fallimento o revocati con il decreto che rigetta l’istanza.
Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti è inferiore ad € 30.000,00 (microinsolvenza).
Contro la sentenza che dichiara il fallimento si può proporre reclamo con ricorso alla Corte di Appello da depositare nel termine perentorio di 30 giorni; il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata.
Contro la sentenza della Corte di Appello è previsto il ricorso per Cassazione entro 30 giorni dalla notifica della sentenza al reclamante a cura della Cancelleria.
Art. 3 - Reclami contro i decreti del Giudice Delegato e del Tribunale (art. 26 L.F.)
Il reclamo può essere proposto dal Curatore, dal fallito, dal Comitato dei Creditori e da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di 10 giorni per il Curatore, il fallito e il Comitato dei Creditori e per chi ha chiesto il provvedimento; il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento.
Modifica all’art. 37 bis del R.D. n. 267/1942 (L.F.), come modificato dal D.Lgs. 5/06
a) Conclusa l’adunanza per l’esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutività, i creditori presenti personalmente o per delega che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine al Comitato dei Creditori e, soprattutto, possono chiedere la sostituzione del Curatore, indicandone le ragioni e un nuovo nominativo.
b) Ai componenti del Comitato dei creditori si applica l’art. 2407 c.c. sulla responsabilità dei sindaci; l’azione di responsabilità può essere proposta dal Curatore durante lo svolgimento della procedura; con il decreto di autorizzazione il G.D. sostituisce i componenti del Comitato dei Creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l’azione di responsabilità.
Art. 4 - Revocatoria fallimentare (art. 67 L.F.)
Non sono soggetti alla azione revocatoria gli atti di cui alle lettere a) b) c) d) e) f) g), con la sola modifica della lettera c).
a) I pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purchè non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purchè posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell’articolo 2501 bis, quarto comma, del codice civile;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo (dell’amministrazione controllata), nonchè dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182 bis;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali (di amministrazione controllata) e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano all’istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Vendita con riserva di proprietà (art. 73 L.F.)
Il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto.
Contratto di affitto di azienda (art. 79 L.F.)
Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto di azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro 60 giorni con un “equo indennizzo”.
Contratto di locazione di immobili (Art. 80 L.F.)
Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione e il Curatore subentra nel contratto.
In caso di fallimento del conduttore il Curatore può recedere corrispondendo al locatore un equo indennizzo.
Art. 5 - Inventario e presa in consegna dei beni del fallito (art. 88 L.F.)
L’estratto della sentenza dichiarativa di fallimento va trascritto (non annotato) nei Pubblici Registri.
Art. 6 - Domanda di ammissione allo stato passivo (art. 93 L.F.) - Progetto di stato passivo e udienza (art. 95 L.F.) - Modifica del 2° comma
Viene eliminata la comunicazione ai creditori che possono esaminare il progetto di stato passivo e presentare osservazioni scritte all’udienza fissata per l’esame dello stato passivo.
Procedimento per le impugnazioni contro il decreto di esecutorietà dello stato passivo
Le impugnazioni si propongono con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale entro 30 giorni dalla comunicazione contenente le indicazioni di cui ai nn. 1) 2) 3) 4). A pena di decadenza devono essere proposte le eccezioni non rilevabili d’ufficio e i mezzi di prova, compresi i documenti prodotti.
Le parti resistenti (creditori, etc.) devono costituirsi almeno 10 giorni prima dell’udienza con memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, eccezioni e indicazioni dei mezzi di prova.
Il G.D. non può fare parte del Collegio che decide sulla impugnazione.
Insinuazioni tardive di credito (art. 101 L.F.)
E’ necessario sentire il fallito e avere il parere del Comitato dei Creditori.
Art. 7 - Programma di liquidazione
Entro i 60 giorni dalla redazione dell’inventario il Curatore predispone un programma di liquidazione che sottopone all’approvazione del Comitato dei Creditori.
Nel programma di liquidazione il Curatore deve specificare:
a) l’opportunità di disporre l’esercizio provvisorio o di autorizzare l’affitto dell’ azienda;
b) le proposte di concordato;
c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie;
d) le possibilità di cessione unitaria dell’azienda e di singoli rami;
e) le condizioni di vendita dei singoli cespiti.
Il programma, approvato dal Comitato dei Creditori, è comunicato al G.D. che autorizza l’esecuzione degli atti ad essa conformi.
Vendita dei beni immobili (art. 107 L.F.)
Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma sono effettuati dal Curatore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore.
Art. 8 - Ripartizione dell’attivo (art. 110 L.F.)
Il reclamo contro il progetto di riparto si propone ai sensi dell’art. 36 L.F. come nel caso di reclamo contro gli atti del Curatore e del Comitato dei Creditori, e cioè reclamando al G.D. per violazione di legge entro 8 giorni dalla conoscenza dell’atto; contro il decreto del G.D. è ammesso ricorso al Tribunale entro 8 giorni dalla data della comunicazione del decreto medesimo; il Tribunale decide entro 30 giorni con decreto motivato non soggetto a gravame.
Art. 9 - Chiusura del fallimento (art. 118 L.F.)
Il Curatore deve chiedere la cancellazione dal Registro delle Imprese delle società.
Decreto di chiusura (art. 119 L.F.)
La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto del Tribunale a seguito di istanza del Curatore; contro il decreto che dichiara la chiusura è ammesso reclamo ex art. 26 L.F.
Effetto della chiusura (art. 120 L.F.)
Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi del fallimento.
Concordato fallimentare (art. 124 L.F.)
La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto di esecutorietà dello stato passivo purchè sia stata tenuta la contabilità e i dati disponibili consentano di predisporre un elenco provvisorio dei creditori.
La proposta di concordato può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vadano soddisfatti integralmente purchè il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione.
Esame della proposta di concordato e comunicazione ai creditori (art. 125 L.F.)
La proposta di concordato è presentata con ricorso al G.D., il quale chiede il parere del Comitato dei Creditori e del Curatore; il G.D., valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa venga comunicata ai creditori, informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole.
Nello stesso provvedimento il G.D. fissa un termine non inferiore a 20 giorni nè superiore a 30 oltre il quale i creditori devono far pervenire nella Cancelleria eventuali dichiarazioni di dissenso.
Qualora la proposta di concordato contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori, la proposta deve essere preventivamente sottoposta al giudizio del Tribunale, che verifica il corretto utilizzo dei crediti di cui all’art. 124 2° comma lettere a) e b), tenendo conto della relazione di cui all’art. 124 3° comma.
Approvazione del concordato (art. 128 L.F.)
Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.
Giudizo di omologazione (art. 129 L.F.)
Decorso il termine stabilito per la votazione, il Curatore presenta al G.D. una relazione sul loro esito.
Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione al proponente, affinchè richieda l’omologazione del concordato, al fallito e ai creditori dissenzienti e, con decreto da pubblicarsi a norma dell’articolo 17, fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo; se il comitato non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.
Il Tribunale provvede sulla proposta di concordato con decreto motivato reclamabile ai sensi dell’art. 131 L.F.
Risoluzione del concordato (art. 137 L.F.)
Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione.
Annullamento del concordato (art. 138 L.F.)
Il concordato omologato può essere annullato dal Tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell’articolo 137.
La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. Essa è reclamabile ai sensi dell’articolo 18. Il ricorso per l’annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.
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