Nuova formulazione dell’art. 23 bis del D.L. 25/6/08 n. 112 sull’affidamento della gestione dei servizi “in house”, previsto in “deroga” alle modalità di affidamento ordinario.
Si segnala la nuova formulazione dell’art. 23 bis del D.L. 25/6/08 n. 112 sull’affidamento della gestione dei servizi “in house”, previsto solo in “deroga” alle modalità di affidamento ordinario (mediante procedure competitive ad evidenza pubblica) e sottoposto a particolari cautele e prescrizioni a carico dell’ente affidante che deve:
- dare adeguata pubblicità alla scelta;
- motivarla in base ad una preventiva verifica ed analisi di mercato;
- trasmettere una relazione sugli esiti della verifica all’Autorità garante della concorrenza (Antitrust) e alle Autorità di regolazione del settore, ove costituite.
In ogni caso entro il 31/12/2010 all’affidamento dei servizi pubblici si provvederà unicamente con procedure competitive di evidenza pubblica.
Questo il testo dell’art. 23 bis del D.L. 112/08.
1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonchè di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.
2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a imprenditori o società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.
3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato, l’affidamento può avvenire a favore di:
a) società a capitale interamente pubblico, partecipate dall’ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario per la gestione in house;
b) società a partecipazione mista pubblica e privata, anche quotate in borsa, partecipate dall’ente locale, a condizione che il socio privato sia scelto mediante procedure ad evidenza pubblica, nelle quali siano già stabilite le condizioni, le modalità e la durata della gestione del servizio e le modalità di liquidazione del socio al momento della scadenza dell’affidamento del servizio;
3-bis. Nei casi di cui al comma 3, l’ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un’analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l’espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.
3-ter. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.
4. E’ consentito l’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell’affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata alle discipline di settore.
5. Le Regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono definire nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell’espletamento dei servizi, nonchè l’integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.
5-bis. Salvo quanto previsto dal comma 6, lettera f), le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate ai sensi del comma 3.
5-ter. I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonchè i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall’attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, nè direttamente, nè tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, nè partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente non si applica alle società di cui al comma 3, lettera b), quotate in borsa. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l’affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato. In ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l’affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica. OMISSIS
7. L’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.
8. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
Quest’ultimo comma garantisce la continuità dei servizi affidati con il sistema dello “in house providing” alle Società esercenti servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica.
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