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Codice Ambientale

Ambiente_e_rifiuti.pngDecreto correttivo in materia ambientale e sul ciclo integrato dei rifiuti (D.Lgs. n. 4/08) - Estratto della Relazione dell'Avv. Maurizio Fabiani al Convegno CONFSERVIZI MARCHE del 17/4/2008 ore 15,30 presso la Sala Convegni della Regione Marche Palazzo Raffaello Via Gentile da Fabriano - ANCONA

Il 13/2 u.s. è entrato in vigore il D.Lgs. 16/1/08 n. 4 - ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale - (Pubblicato sul supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” del 29 gennaio 2008 n. 24).
Il decreto correttivo è stato emanato in virtù della delega di cui all’art. 1 comma 6 della L. 15/12/04 n. 308.
A seguito del decreto correttivo il c.d. codice ambientale ha subito notevoli variazioni, una vera e propria riscrittura della parte II° e rilevanti modificazioni della parte IV° (rifiuti).
Particolare importanza va attribuita all’articolo 202 sull’affidamento del servizio di gestione RSU.
“L’Autorità d’ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali in conformità ai criteri di cui all’articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonchè con riferimento all’ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia”.
In ordine al c.d. affidamento “in house” si segnala la decisione del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria del 10/12/07-3/3/08 n. 1, così massimata.
Appalto - Sanità - In house providing - Requisiti essenziali - Controllo analogo e rapporto strumentale fra attività di impresa ed esigenze pubbliche dell’ente affidante - Totale partecipazione pubblica - Condizione necessaria, ma non sufficiente - Occorre stabilire per statuto la influenza determinante del socio pubblico su obiettivi strategici e sulle decisioni di maggiore importanza.
I requisiti dell’in house providing (controllo analogo e strumentalità del rapporto fra attività d’impresa ed esigenze pubbliche) vanno interpretati restrittivamente. La sussistenza del controllo analogo è esclusa in presenza di un socio privato.
La partecipazione pubblica totalitaria, tuttavia, è condizione necessaria, ma non sufficiente. Occorre anche l’influenza determinante del socio pubblico, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti.
Occorre, infatti, un modello di partecipazione pubblica “rafforzata” rispetto a quello ordinariamente previsto dal diritto civile (Consiglio di Stato, Sezione V, 8 gennaio 2007 n. 5), anche mediante apposita clausola statutaria.
In particolare:
- deve essere prevista l’incedibilità del capitale sociale a soggetti privati (Consiglio di Stato, sezione V, 30 agosto 2006 n. 5072);
- deve essere consentito il vaglio, da parte del socio pubblico, delle decisioni sociali più rilevanti (Consiglio di Stato, Sezione V, 8/1/07 n. 5);
- l’organo amministrativo non può avere tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma deve essere consentito un intervento, anche gestionale, del socio pubblico (Consiglio di Stato, Sezione VI 1/6/07 n. 2932, 3/4/07 n. 1514).
- lo “speciale” potere di controllo del socio pubblico deve trovare espressione nella facoltà di esercitare direttamente:
1) il controllo del bilancio;
2) il controllo sulla qualità dell’amministrazione;
3) poteri ispettivi diretti e concreti; nonchè nella totale dipendenza dell’affidatario diretto in tema di strategie e politiche aziendali.
Postato Mercoledi 02 Aprile 2008 - 15:54 (letto 1260 volte)
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